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Statuto

Statuto dell’Associazione “Estro Barocco”

 

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

  1. E’ costituita l’Associazione denominata “Estro Barocco”, ai sensi e nel rispetto degli artt. 36 del Codice Civile. ed ha sede in Genova, Via XX Settembre 26/9.
  2. In caso di iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 46 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato anche Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), la denominazione muterà automaticamente in “Associazione ESTRO BAROCCO – ENTE DEL TERZO SETTORE” per brevità, in ogni atto o comunicazione, anche: “ESTRO BAROCCO ETS”.
  3. L’Associazione ha sede legale in Genova.
  4. Il Consiglio Direttivo potrà istituire delegazioni e uffici distaccati su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 – DURATA

  1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3 – FINALITA’

  1. L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per la realizzazione delle persone e la rimozione degli ostacoli all’attuazione del principio costituzionale dell’eguaglianza sostanziale e delle pari opportunità:
    • diffusione della conoscenza della musica barocca attraverso l’organizzazione di eventi e concerti, dando luogo all’incisione e commercializzazione di registrazioni musicali, anche riportando alla luce partiture ed opere dimenticate o riscoprendo quelle perdute. L’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di altre associazioni ed istituzioni.
    • promozione sociale, formativa artistica, culturale e ricreativa di interesse sociale delle persone e delle comunità attraverso la promozione e la diffusione della musica, dello spettacolo, del turismo sociale, della comunicazione espressiva attraverso forme di arte e di cultura, nella scuola e nella società, in un’ottica di educazione permanente;
    • formazione e crescita artistica, culturale ed umana di bambini, ragazzi e adulti tramite lo sviluppo di progetti, laboratori, iniziative e servizi culturali ed artistici di interesse sociale con finalità educativa, anche nelle materie previste dagli ordinamenti scolastici;
    • promozione ed organizzazione di manifestazioni culturali, teatrali, musicali, ricreative, di animazione, cinematografiche ed artistiche in genere e partecipazione ad esse con i propri soci e/o la propria comunità di riferimento, se promosse o organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
    • promozione ed organizzazione di convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi, in ambito artistico e culturale;
    • promozione e/o organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche professionale, nelle materie culturali ed artistiche, con specifico riferimento alla musica, al canto, alla recitazione, alla danza, alla moda, alla pittura, alla fotografia nell’ambito dell’animazione sociale;
    • promozione / organizzazione di eventi, manifestazioni ed iniziative in genere finalizzati a favorire lo scambio interculturale e la promozione in Italia e all’estero della cultura e delle discipline artistiche, destinati a persone, associazioni, anche di altri paesi, enti ed istituzioni scolastiche, nonché per la diffusione di progetti culturali tesi a favorire la conoscenza di culture straniere in un contesto europeistico ed internazionale.

Art. 4 – ATTIVITA’ DI INTERESSE GENERALE

  1. L’Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale menzionate nel precedente articolo attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari, di comunità sociali e di terzi in genere, di una o più delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003, n. 53, e s.m.i., nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004, n.42, e s.m.i.
    • formazione universitaria e post-universitaria e collaborazioni formative;
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; a titolo esemplificativo e non esaustivo: istituzione di borse di studio, organizzazione di mediateche e laboratori artistici, realizzazione di attività corsistiche e di progetti artistici e ricreativi;
    • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
    • promozione, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
    • servizi strumentali ad enti del Terzo settore composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
    • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
    • beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
    • ricerca scientifica avente ad oggetto gli ambiti delle attività di interesse sociale condotte; a titolo esemplificativo e non esaustivo: ai fini di elaborare studi e ricerche in materia di istruzione e formazione di bambini e ragazzi in età scolare nel campo della cultura musicale;
    • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
    • promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della legge 08/03/2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24/12/2007, n. 244.
  1. Per la promozione della cultura e della pratica del volontariato, nonché delle attività di interesse generale, con esemplificativo ma non esaustivo riferimento alle attività editoriali di cui all’art. 5, lett. i) del D.Lgs. n.117/2017, l’Associazione potrà svolgere iniziative di comunicazione mediante la promozione e la realizzazione, anche attraverso gli strumenti digitali della comunicazione social e internet-web, di iniziative editoriali letterarie e musicali curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini di informazione, riviste e giornali, materiale audiovisivo, book e pagine informative, nei settori di interesse, rivolti anche a non soci.
  2. Per lo svolgimento delle proprie attività, l’Associazione potrà avvalersi dei propri associati, e volontari, e potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 5 – ATTIVITA’ DIVERSE

  1. L’Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con il Decreto Ministeriale 19/05/2021 n. 107. Le attività diverse non già identificate in statuto sono individuate ed istituite dal Consiglio Direttivo.

Art.6 – RACCOLTA FONDI

  1. L’Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, e pertanto anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
  2. L’Associazione potrà altresì realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando le risorse proprie e di terzi, inclusi dipendenti, collaboratori e volontari, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

Art. 7 – VOLONTARI

  1. Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione può avvalersi di volontari, anche associati, nei termini e secondo le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale devono essere iscritti in apposito registro. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali.
  1. Le modalità di tenuta del registro, per quanto non previsto da disposizioni di legge, sono demandate ad un regolamento interno.
  2. La qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo dell’Associazione.
  3. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi all’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.
  4. L’Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate da egli affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell’Associazione, anche nella modalità di cui all’articolo 17, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. L’Associazione adotta, in materia, apposito regolamento.

Art.8 – SOCI

  1. Assumono la qualifica di soci le persone fisiche, italiane o straniere, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono gli ideali e le finalità dell’Associazione e accettano le disposizioni recate nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi emanati dagli Organi competenti.
  2. Le persone fisiche minorenni possono assumere la qualifica di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull’osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.
  3. Possono aderire all’Associazione, assumendo la qualifica di socio, persone giuridiche, riconosciute e non, costituite in forma di Associazione senza scopo di lucro, che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’Associazione. In ogni caso, il numero dei soci, persone fisiche e persone giuridiche con qualifica di ente di Terzo settore, dovrà essere superiore a quello delle associazioni senza scopo di lucro che non rivestano tale qualifica.
  4. La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo e al successivo versamento della quota sociale annuale, in base alle disposizioni contenute nel presente statuto. Per i soci onorari si rinvia a quanto espressamente disposto dallo Statuto in materia.
  5. Il numero dei soci è illimitato.
  6. La qualifica di socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 12
  7. Ferma l’uniformità dei diritti dei soci, essi si distinguono in:
    • Soci onorari: sono i soci che si sono distinti per particolari meriti artistici e/o culturali, la cui presenza ed il cui impegno nell’Associazione le conferiscono speciale lustro, rafforzandone la capacità di perseguire la missione di interesse generale. I Soci onorari non sono onerati del versamento della quota associativa.
    • Soci ordinari: sono i soci che chiedono di essere ammessi a partecipare alla vita associativa con apposita istanza presentata al Consiglio Direttivo. Sono onerati del pagamento della quota associativa annuale.

Art. 9 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. L’ammissione dei Soci onorari è effettuata su delibera motivata del Consiglio Direttivo e all’unanimità dei suoi componenti, su proposta di almeno quattro soci. La proposta è accompagnata dalla accettazione del socio onorario a rivestire tale ruolo.

2. I soci onorari non possono essere ammessi in numero superiore ad un quarto di quelli ordinari. L’eventuale reiezione della proposta non osta alla presentazione, da parte dell’interessato, di eventuale istanza di ammissione quale socio ordinario.

3. Sull’ammissione dei soci ordinari decide il Consiglio Direttivo, che si pronuncia entro trenta giorni, decorsi i quali, l’istanza si intende accolta.

4. In caso di reiezione della domanda di ammissione, l’aspirante socio ordinario può proporre istanza di riesame. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni, convoca l’Assemblea dei soci, cui spetta la decisione per il riesame.

Art. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto di:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione, ad eccezione dei soci minorenni, come meglio specificato nell’art. 13 del presente Statuto.

2. Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di corrispondere le quote associative annuali. Tali quote e gli eventuali contributi ulteriori sono deliberati dal Consiglio Direttivo. Le quote sociali non sono trasmissibili.

Art. 11 – CARATTERISTICHE DEI SOCI

  1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per i seguenti motivi: dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
  2. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
  3. L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o realizzi comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione tra cui, in modo particolare, l’utilizzo e l’appropriazione attraverso altre organizzazioni ed enti di progetti ed iniziative ideate dall’Associazione, salvo il diritto dell’Associazione al risarcimento del danno. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 7 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
  4. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
  5. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

Art. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono Organi dell’Associazione:
    • l’Assemblea dei Soci;
    • il Consiglio Direttivo;
    • l’Organo di controllo, anche monocratico
    • il Revisore legale dei Conti, da nominare al superamento dei limiti individuati nell’art. 31 del D.Lgs. n.117/2017.
  1. Le riunioni degli Organi dell’Associazione possono essere svolte anche in videoconferenza ed è ammesso il voto elettronico, purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili in sede di apertura e nel corso della seduta e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. 
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
  3. Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né attivo e passivo. 
E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. 
Le votazioni dell’Assemblea potranno avvenire, su indicazione della stessa, per alzata di mano, appello nominale o con voto segreto.
  4. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
    • In sede ordinaria: 
approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno trascorso; 
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; 
eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; 
deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
    • In sede straordinaria: 
deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione; deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; 
deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.

Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

  1. L’Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
  2. 
L’Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno. 
Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora.
  3. L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
  4. 
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
  5. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
  6. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 30 (trenta) giorni dopo l’approvazione nella sede dell’Associazione.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’Assemblea Soci; esso rimarrà in carica, comunque, fino all’elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
  2. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vice Presidenti anche con poteri vicari o deleghe. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. 
Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.
  3. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
    • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;

    • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
    • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori
    • la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione l’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
    • la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
    • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
    • la fissazione delle quote sociali;
    • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
    • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
    • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
    • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
  2. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
  3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
  4. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
  5. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente Vicario o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

Art. 16 – PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha potere di firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. È eletto dall’Assemblea dei soci, ogni 4 anni ed è rieleggibile.
  2. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 17 – VICE PRESIDENTE

  1. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge funzioni di coordinamento scientifico delle attività dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo può nominare altri Vice Presidenti con funzioni di specifica rappresentanza.

Art. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

  1. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017, l’Assemblea dei soci nomina un organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall’art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017 citato.
  2. L’organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, D.Lgs. n. 117/2017, ivi inclusa la revisione legale dei conti, in presenza dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove l’Organo competente alla sua nomina non abbia diversamente deliberato, attribuendo tale funzione ad Organo distinto, ai sensi del successivo articolo.
  3. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.
  4. La carica di componente dell’organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno all’Associazione.
  5. La revoca dei componenti l’Organo di controllo è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei loro doveri di ufficio.
  6. Ai componenti l’Organo di controllo dotati del requisito professionale ex articolo 2397 c.c., può essere attribuito un compenso all’atto della nomina.
  7. L’organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla data dell’Assemblea convocata per il bilancio riferito al terzo anno dall’entrata in carica. Si applicano le disposizioni in materia di prorogatio, nelle more della nomina e/o dell’insediamento del nuovo Organo.

Art.19 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

  1. Al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all’Organo di controllo, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.
  2. La revoca del revisore legale dei conti è ammissibile solo per gravi motivi connessi alla accertata violazione dei suoi doveri di ufficio.
  3. Al revisore legale dei conti, trattandosi di soggetto professionale, può essere attribuito un compenso all’atto della nomina
  4. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18, comma 7

Art. 20 – SEGRETARIO

  1. Il Segretario, cui possono essere attribuite anche le funzioni di Tesoriere, redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 21 – TESORIERE

  1. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento se deliberate dal Consiglio Direttivo o assunte dal Direttore in base alle deleghe attribuite. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 22 – PATRIMONIO

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
    • beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
    • quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
    • contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
    • proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale,
    • proventi da raccolta fondi (ex art. 7 D.Lgs. n. 117/2017),
    • entrate da attività diverse rispetto a quelle di interesse generale (ex art. 6 D.Lgs. n. 117/2017);
    • ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, che sia compatibile con le finalità dell’Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Art. 23 – AVANZO DI GESTIONE

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 24 – ANNO SOCIALE

  1. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziano da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. In caso di difficoltà l’approvazione del bilancio può essere rinviata non oltre il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio.
  3. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
  4. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 25 – SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 – CONTROVERSIE

  1. La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l’associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
  2. Il presente statuto entra in vigore alla data stabilita dall’Assemblea che Io approva. Fino ad allora continuano ad applicarsi le disposizioni dello statuto vigente.

 

Mondovì 09 marzo 2025

 

             IL PRESIDENTE                                                                                                IL SEGRETARIO

             ROGGERO Paola                                                                                                PITTIA Maria Cristina

Statuto ultima modifica: 2026-09-16T18:43:46+02:00 da admin

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